Mercoledì 13 maggio 2026
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SEZIONE I
La Star
Cass. S.U. n. 12155/2026 — 6 maggio
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L’Archivista del Tempo entra con il fascicolo. Guanti bianchi, polvere fine sulle dita. Apre la cartelletta verde con il timbro « Sezioni Unite Civili — Roma, Palazzo di Giustizia ».
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 12155/2026, depositata il 6 maggio 2026. Fonte primaria della rassegna: Sole 24 Ore n. 122 del 6 maggio 2026, pagina 36.
Il principio di diritto, scolpito:
« L’INPS può individuare un termine per il pagamento di contributi oggetto di contenzioso giudiziario o amministrativo anche prima che sia definitivamente chiarito se i contributi siano dovuti. »
Tradotto in italiano operativo: il contenzioso previdenziale non sospende l’obbligo formale di pagamento.
Se l’INPS, esercitando il proprio potere autoritativo, individua un termine, quel termine decorre.
Se l’imprenditore non paga entro il termine, il contributo concorre — a tutti gli effetti — al calcolo della soglia di segnalazione ex art. 25-novies CCII.

